Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025

Obblighi formativi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni n.59/CSR del 17 aprile 2025 - Decorrenze, adempimenti
Data
14/07/2025

Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 che definisce obblighi e modalità relative alla formazione per la sicurezza
Ovviamente seguiranno indicazioni specifiche su tutti gli aspetti innovativi, ma riteniamo utile puntualizzare fin da subito le principali novità introdotte dall’Accordo con particolare riferimento a quelle che riguardano gli obblighi formativi. 

Formazione sicurezza (16 ore) dei lavoratori 
La formazione dei lavoratori dovrà avvenire prima o contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa (non sono più previsti 60 giorni di tempo per completare la formazione dei neoassunti). 
Inoltre, prima di far partecipare lavoratori stranieri ai corsi dovrà essere valutato il loro grado di conoscenza della lingua italiana. (SU QUESTO ASPETTO SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO ALLEGATO)

Formazione dei preposti
I preposti che hanno ricevuto la formazione (o l’ultimo aggiornamento) prima del 24 maggio 2023, dovranno ottemperare all’obbligo di aggiornamento entro il 24 maggio 2026. 
La durata minima dei nuovi corsi per preposto passa da 8 a 12 ore e l’aggiornamento, della durata di 6 ore, avrà d’ora in poi cadenza biennale.

Formazione dei datori di lavoro
Tutti i datori di lavoro dovranno partecipare ad un percorso formativo sulla sicurezza che per il settore dell’edilizia avrà una durata di 22 ore. Sono esonerati da tale obbligo i datori di lavoro che hanno frequentato il corso per RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. Tutti gli altri dovranno frequentare il corso entro il 24 maggio 2027. 

I nostri uffici sono a disposizione per tutti i necessari chiarimenti.

Allegati

Ulteriori Informazioni

Aggiornamento
11/07/2025 15:47