Emergenza Caldo

Ordinanza regionale sul divieto di lavoro nelle ore più calde – estate 2026
Data
17/06/2026

Con l'arrivo della stagione estiva e il progressivo innalzamento delle temperature, diventano fondamentali misure concrete per prevenire i rischi legati allo stress da calore e all'esposizione prolungata al sole, in particolare nei cantieri edili e nel settore agricolo e florovivaistico.

Con l'Ordinanza n. 2 del 27 maggio 2026, il Vice Presidente della Regione Umbria ha introdotto specifiche disposizioni a tutela della salute dei lavoratori impiegati all'aperto, con efficacia immediata e fino al 15 settembre 2026.


Contenuto del divieto

È vietato svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio disponibile sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ — sezione dedicata ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" — segnali alle ore 12:00 un livello di rischio "ALTO".

Il divieto si applica sull'intero territorio regionale nelle aree interessate da attività nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto.

Per verificare quotidianamente il livello di rischio nel proprio Comune, è disponibile la mappa interattiva al seguente indirizzo: https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Si raccomanda di inserire esclusivamente il nome del Comune e della Provincia (es. Assisi, Perugia), senza utilizzare indirizzi completi.


Obblighi per le imprese

Le imprese sono tenute a:

  1. Consultare il portale Worklimate prima dell'avvio delle attività lavorative giornaliere;
  2. Verificare il livello di rischio previsto per il proprio Comune;
  3. Sospendere le lavorazioni dalle ore 12:30 alle ore 16:00 nei giorni in cui il rischio risulti classificato come "ALTO";
  4. Documentare le misure adottate nei documenti di valutazione del rischio (DVR) e nei Piani Operativi di Sicurezza (POS).

Soggetti esclusi dal divieto

Il divieto non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, qualora si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità. Anche per tali soggetti rimane in ogni caso obbligatoria l'adozione di idonee misure organizzative ed operative volte a ricondurre il rischio da esposizione alle alte temperature a un livello accettabile, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.

Restano inoltre salvi eventuali provvedimenti sindacali adottati nell'ambito territoriale di riferimento.


Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Ordinanza comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.


Misure operative da adottare in cantiere

Indipendentemente dall'applicazione del divieto orario, si raccomanda alle imprese di adottare le seguenti misure preventive:

1. Aggiornamento del POS Il Piano Operativo di Sicurezza deve includere una sezione specifica dedicata al rischio da calore, con indicazione delle misure gestionali adottate (variazione degli orari di lavoro, pause in zone ombreggiate, disponibilità di acqua fresca), dei dispositivi di protezione individuale idonei (abbigliamento traspirante, occhiali con protezione UV, copricapo) e delle procedure per la gestione delle emergenze e la sorveglianza sanitaria.

2. Organizzazione del lavoro Le attività più gravose devono essere programmate nelle ore mattutine, evitando le fasce orarie di maggiore irraggiamento solare. È necessario prevedere pause frequenti in aree ombreggiate, la rotazione del personale e la consultazione quotidiana del portale Worklimate.

3. Sorveglianza sanitaria e formazione Il Medico Competente è tenuto a valutare il rischio da calore e da radiazioni UV per ciascun lavoratore. I lavoratori devono essere adeguatamente formati e informati in merito ai sintomi da stress termico, ai comportamenti da adottare, alla corretta idratazione e all'abbigliamento idoneo. La formazione deve essere garantita anche in lingua straniera, ove necessario.

4. Allestimento del cantiere Le imprese devono garantire la disponibilità di acqua fresca in quantità sufficiente, predisporre zone d'ombra o strutture mobili per il riparo, e valutare l'adozione di dispositivi per il raffrescamento e il controllo del microclima.

5. Valutazione specifica del rischio In presenza di condizioni particolarmente critiche — quali temperature molto elevate, assenza di ombra o svolgimento di attività fisicamente intense — è obbligatoria una valutazione specifica del rischio termico, anche mediante l'utilizzo di indici riconosciuti a livello normativo (es. WBGT o PHS).


Riepilogo degli obblighi

Il rischio da calore deve essere trattato alla stregua di qualsiasi altro rischio professionale. I datori di lavoro sono pertanto tenuti a valutarlo, prevenirlo, formare i lavoratori, aggiornare la documentazione di cantiere e adottare misure concrete su base quotidiana.

Un approccio responsabile e sistematico alla gestione del rischio termico contribuisce a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, garantendo al contempo la continuità e la sostenibilità delle attività produttive.

Per consultare la mappa di allerta caldo aggiornata: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

 

Allegati

Ulteriori Informazioni

Aggiornamento
17/06/2026 16:17